Tracciabilità digitale: cosa cambia dal 16 settembre

Nuovo passo avanti per la digitalizzazione della gestione ambientale. Dal 16 settembre 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale (xFIR) diventa obbligatorio per una parte rilevante degli operatori soggetti al RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. La novità rappresenta uno degli adempimenti più significativi introdotti dalla riforma della tracciabilità prevista dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59. L’obbligo riguarda i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività indicate dall’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, quando l’impresa supera i dieci dipendenti. 

Costruzioni e demolizioni escluse dall’obbligo

Per il mondo delle costruzioni la notizia più rilevante riguarda le esclusioni. I rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione non rientrano infatti nell’obbligo dell’xFIR e potranno continuare a essere accompagnati dal formulario cartaceo. 

L’indicazione interessa direttamente migliaia di imprese edili impegnate nella gestione quotidiana dei rifiuti da cantiere. In presenza di aziende che producono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, il sistema sarà quindi misto: obbligo digitale per i primi e possibilità di mantenere il formato cartaceo per i secondi.  Resta comunque consentita l’adozione volontaria del formulario digitale anche nei casi in cui la normativa non lo imponga.

La fonte normativa primaria

La disciplina trova fondamento nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, che regolamenta il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il funzionamento del RENTRI in attuazione dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006. Il decreto definisce l’organizzazione del sistema, i modelli dei registri cronologici e dei formulari, le modalità di compilazione e trasmissione digitale dei dati, nonché gli obblighi di iscrizione e interoperabilità per gli operatori coinvolti.

Trasmissione dei dati e sanzioni

Oltre all’obbligo di utilizzo dell’xFIR, il quadro normativo prevede la trasmissione dei dati al RENTRI secondo modalità definite dal Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023. I tempi di invio sono differenziati in base al soggetto coinvolto:

  • produttori: entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
  • trasportatori: entro dieci giorni lavorativi dalla consegna all’impianto di destinazione;
  • impianti di recupero e smaltimento: entro due giorni lavorativi dalla presa in carico. 

Dal 15 settembre 2026 diventano inoltre applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione delle informazioni relative agli xFIR. 

Verso la completa digitalizzazione della filiera

Con l’entrata a regime dell’xFIR prosegue il percorso che ha portato alla sostituzione del vecchio SISTRI con il RENTRI. L’obiettivo del legislatore è garantire una tracciabilità più efficace dei flussi di rifiuti, semplificare i controlli e migliorare la qualità dei dati ambientali disponibili per imprese e amministrazioni pubbliche.

Per il settore delle costruzioni la transizione sarà più graduale, grazie al mantenimento della modalità cartacea per i rifiuti non pericolosi derivanti da attività di cantiere, ma la direzione di marcia resta quella della progressiva digitalizzazione dei processi ambientali.

Fonte normativa primaria
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59 “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023.


Articoli correlati