La tutela del paesaggio prevale sulle norme regionali che incentivano gli interventi edilizi, compresi quelli previsti dal cosiddetto Piano Casa. È questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5903/2026, depositata il 20 luglio 2026, che rafforza il ruolo della pianificazione paesaggistica quale limite inderogabile alle trasformazioni del territorio. La decisione assume particolare rilevanza per professionisti, amministrazioni locali, progettisti e imprese, poiché chiarisce ancora una volta il rapporto tra strumenti urbanistici, normative regionali e vincoli paesaggistici.

Il principio: il piano paesaggistico è sovraordinato

Secondo i giudici di Palazzo Spada, il Piano urbanistico territoriale (Put) con valenza paesaggistica non può essere considerato un semplice strumento urbanistico. La sua funzione principale è infatti la tutela dei valori ambientali e paesaggistici, interessi che l’ordinamento costituzionale considera prioritari rispetto alle esigenze edificatorie. Per questo motivo, le prescrizioni contenute nei piani paesaggistici seguono una logica gerarchica: gli interventi di trasformazione del territorio devono essere compatibili con tali prescrizioni e non possono derogare ai limiti imposti dalla pianificazione di tutela.

Stop alle deroghe del Piano Casa in aree vincolate

Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda l’applicazione delle norme regionali sul Piano Casa. Il Consiglio di Stato ha chiarito che le disposizioni che consentono ampliamenti, recuperi o incrementi volumetrici non possono prevalere sulle prescrizioni paesaggistiche. In presenza di vincoli, infatti, gli incentivi edilizi regionali trovano un limite invalicabile nella tutela del paesaggio. La sentenza richiama inoltre la Corte Costituzionale n. 261/2021, che aveva già dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge regionale campana sul Piano Casa nella parte in cui consentivano deroghe alle prescrizioni del Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana.

Il ruolo della Soprintendenza

Il Consiglio di Stato affronta anche il tema delle competenze tra enti locali e amministrazione statale. Secondo i giudici, in presenza di beni o aree sottoposti a tutela paesaggistica non può esistere una netta separazione tra autorizzazioni edilizie e protezione del paesaggio. L’intervento della Soprintendenza è quindi pienamente legittimo quando finalizzato a garantire il rispetto dei valori paesaggistici individuati dagli strumenti di pianificazione. Ciò significa che la valutazione paesaggistica mantiene un ruolo centrale anche quando l’intervento edilizio risulta astrattamente ammissibile secondo le disposizioni urbanistiche comunali o regionali.

Cosa cambia per tecnici e amministrazioni

La pronuncia conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa: la tutela paesaggistica costituisce un interesse primario e prevalente, capace di limitare le possibilità edificatorie riconosciute da leggi regionali e strumenti urbanistici locali. Per progettisti, imprese e uffici tecnici comunali il messaggio è chiaro: prima di valutare la possibilità di ricorrere alle premialità del Piano Casa o ad altre forme di incentivazione edilizia, occorre verificare attentamente la presenza di vincoli paesaggistici e le prescrizioni contenute negli strumenti di tutela territoriale.


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