Salva Milano: la posizione del Centro nazionale di studi urbanistici

One point perspective looking straight up towards clear blue sky from ground level of tall skyscraper buildings in Milan, Italy

Il consiglio direttivo del Centro Nazionale di Studi Urbanistici ha esaminato il testo del disegno di legge 1309, in ordine al quale evidenzia alcune criticità che richiedono particolare attenzione da parte del legislatore, anche con riferimento alla necessità di futuro adeguamento (riforma) del quadro normativo in materia urbanistica.

Una situazione da rivedere

L’esperienza di gestione urbanistica in atto presso il comune di Milano evidenzia una situazione di particolare problematicità in tale quadro normativo.

Conseguente, principalmente, alla progressiva evoluzione della definizione di ristrutturazione edilizia, fatta oggetto di numerose modificazioni legislative statali nel corso degli ultimi anni, che non hanno efficacemente considerato i necessari raccordi con la disciplina e la prassi del governo del territorio anche con riferimento al bilanciamento pubblico privato degli oneri finanziari.

Rispetto ai contenuti del ddl, è doverosa una verifica in ordine all’idoneità del riferimento all’art. 41 quinquies, primo comma, della legge 1150/1942 invece che al sesto comma, come appare corretto, dello stesso articolo.

I dubbi

Nel ddl è condivisibile l’interpretazione autentica in merito all’applicazione dell’art. 41 quinquies, sesto comma, laddove questo non può trovare applicazione nella città pienamente consolidata, essendo stato formulato per relazione ai processi di espansione urbana tipici dell’espansione degli anni ’60 del Novecento.

Tuttavia, alcune disposizioni non sembrano classificabili come mera interpretazione autentica. In particolare, al comma 1 dell’art.1 del ddl, primo periodo e secondo periodo, con la restrizione della applicazione dell’obbligo di piano attuativo; e al comma 3 con l’ulteriore estensione del contenuto della ristrutturazione edilizia.

Urge un aggiornamento

Il CeNsu, inoltre, sottolinea l’indifferibilità di provvedere non solo alla migliore definizione della questione urbanistica milanese, ma anche e principalmente all’individuazione di più generali adeguamenti della legislazione urbanistica italiana quali norme e principi per le leggi regionali e le prassi pianificatorie comunali.

È, infatti, indispensabile che il legislatore statale provveda ad aggiornare tempestivamente la disciplina del settore, anche come indirizzo dell’attività delle regioni, considerando la radicale diversa condizione dello sviluppo urbanistico attuale rispetto a quello originariamente disciplinato dalla legge 1150/1942.

Ciò al fine principalmente di rendere tempestivi e qualitativamente idonei, sotto il profilo urbanistico, i processi di rigenerazione trasformativa delle nostre città.

Indicazioni di rotta

In tale direzione gli strumenti urbanistici (generali e attuativi) devono essere ulteriormente qualificati, anche in rapporto ai connessi procedimenti ambientali (dlgs 152/2006), nel rispetto delle prerogative proprie degli organi istituzionali e delle necessarie condizioni di trasparenza.

Da affrontare anche un’organica rivisitazione delle definizioni degli interventi edilizi (dpr 380/2001) in termini coerenti con i compiti di controllo pubblico dell’impatto urbanistico che essi possono generare.

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