Il moltiplicarsi dei bonus fiscali, previsti dalla legge di Bilancio 2021 sta dando una boccata d’ossigeno al comparto dell’edilizia e contribuisce in modo significativo al miglioramento della qualità abitativa delle nostre città, con benefici non solo di sicurezza e risparmio energetico, ma anche di tipo estetico e di confort ambientale. Viene da chiedersi se tutto questo porti anche a una riduzione dei rischi da incendio e se non occorra prevedere un ulteriore bonus per gli adeguamenti antincendio.
In queste note si esaminano i singoli bonus attualmente attivi e li si confronta con quanto andrebbe richiesto per adeguarsi anche nei confronti del rischio incendio. Non sembra necessario un intervento specifico con un nuovo bonus, ma ci si chiede se le misure finanziate possano dare un contributo anche alla sicurezza al fuoco degli edifici o si corra il rischio di aumentarne la vulnerabilità.
L’orientamento del legislatore nel concedere bonus è stato quello di privilegiare l’edilizia abitativa riconoscendo l’agevolazione fiscale ai soli contribuenti soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche Irpef, con l’eccezione del bonus sismico, allargato anche a soggetti Ires. Il motivo di questa scelta è facilmente intuibile, in quanto i titolari di attività produttive possono beneficiare di altre agevolazioni e scaricano i costi sostenuti per ristrutturazioni e adeguamenti.
Non è prevista una specifica agevolazione per adeguare gli edifici alle richieste prestazionali più stringenti, introdotte dai nuovi regolamenti antincendi, che hanno radicalmente modificato l’approccio progettuale alla sicurezza, mantenendo però la struttura organizzativa per le autorizzazioni ed il controllo, demandato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Sono previste 80 attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco e per molte sono state emanate specifiche regole tecniche (Rtv, Regole tecniche verticali), quali quelle relative a uffici, ad attività ricettive, autorimesse, attività commerciali, scuole, e altre.
Tutti i regolamenti fanno capo agli standard normativi europei, che prevedono regole molto stringenti sia per la qualificazione prodotti, la verifica delle prestazioni dei componenti e i metodi di calcolo (eurocodici strutturali).
Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015) e le modifiche introdotte dall’aggiornamento (D.M. 12/04/2019), che ora si applicano a tutte le attività soggette, prevedono di operare secondo lo schema riportato nella figura.
Definiti gli obiettivi di sicurezza (passo 1), si determina il profilo di rischio dell’attività considerata (passo 2) e sulla base di tale profilo si determina un livello di rischio (passo 3) e si scelgono le strategie antincendio più opportune per abbattere il rischio (passo 4) e soddisfare i livelli di sicurezza richiesti (passo 5).
Si opera con diverse misure antincendio, che intervengono sulla scelta dei materiali ammessi (reazione al fuoco), la statica dell’edificio e il comportamento degli elementi costruttivi (resistenza al fuoco), la compartimentazione degli ambienti, la scelta degli impianti, le vie d’esodo, le procedure di gestione della sicurezza, ecc. Novità è l’attenzione dedicata particolarmente alla pericolosità dei fumi, alla saturazione degli ambienti e alla percorribilità dei percorsi di esodo.
La filosofia del codice è di tipo prestazionale, lasciando ampia libertà di scelta nelle scelte progettuali. Si può operare attraverso procedure codificate in regole prescrittive (soluzioni conformi) o con soluzioni alternative, che richiedono maggiore attenzione, ma consentono maggiore libertà di scelta e permettono di intervenire su edifici complessi o tutte le volte che non sia possibile o conveniente ottemperare alle regole prescrittive.
L’adeguamento degli edifici a quanto previsto dal Nuovo Codice di prevenzione Incendi può comportare ingenti spese, che non trovano un immediato riscontro nelle opere agevolate fiscalmente. Se si riesce, si inseriscono i costi relativi alla sicurezza antincendio in altri capitoli di spesa, relativi ad altre tipologie di interventi agevolati con specifici bonus.
Il rischio è che in mancanza di una visione unitaria si operino scelte settoriali, che permettano di raggiungere una particolare prestazione, ma ne compromettano altre. Scelte effettuate al minimo costo possono soddisfare l’esigenza specifica, ma rischiano di compromettere la sicurezza relativamente ad altri rischi, quali la sicurezza antincendio.
Prendendo in esame alcune delle facilitazioni fiscali previste, è facile evidenziare alcuni aspetti da prendere in considerazione nelle scelte operative, relative ad alcune agevolazioni significative:
• Superbonus 110% – Nella messa in opera del cappotto e negli interventi sulla copertura occorre tenere in conto di quanto previsto dal regolamento antincendi per la propagazione del fuoco in facciata (edifici di altezza antincendio superiore a 12 metri) e in copertura in presenza di impianti fotovoltaici (interventi trainati).
• Bonus Facciate – Vale quanto riportato per gli interventi di isolamento termico. Il bonus consente anche la sostituzione dei serramenti esterni e dei relativi serramenti di chiusura. Attenzione all’impiego di materiali plastici combustibili.
• Sismabonus – Gli interventi strutturali previsti per l’adeguamento sismico devono rispettare il dettato delle norme sulle costruzioni, che prevedono tra le azioni eccezionali
anche la condizione di incendio. Molte opere di rinforzo possono non avere valenza in caso di esposizione al fuoco o viceversa, il sisma può pregiudicare la funzionalità degli impianti.
• Ecobonus – Rientrano nell’ecobonus la sostituzione delle caldaie e delle opere effettuate per la messa a norma della centrale termica e della linea di distribuzione. Attenzione agli interventi di compartimentazione, che devono rispettare i requisiti di resistenza al fuoco previsti per le pareti, le porte e gli attraversamenti.
• Bonus ristrutturazioni – Tutte le ristrutturazioni devono rispettare quanto previsto dalla Norme tecniche delle costruzioni e dal
Codice di Prevenzione Incendi. Attenzione ai requisiti di reazione al fuoco e di resistenza al fuoco delle strutture. Attenzione, inoltre, a classificare come locali interventi che possono pregiudicare la stabilità globale dell’edificio in caso di incendio.
• Bonus mobili – I requisiti di reazioni al fuoco sono richiesti solo per alcune attività soggette. Per le abitazioni non c’è una specifica richiesta prestazionale, ma potrebbe essere opportuno orientare le scelte su materiali non facilmente infiammabili.
di Paolo Setti (da YouBuild n. 19)