Gli edifici civili destinati ad abitazione sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione antincendio. Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individua al punto 77 gli edifici destinati a uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri, che comprende anche gli edifici condominiali destinati ad abitazione e li suddivide in tre categorie.
L’altezza antincendio è definita dal decreto del ministro dell’Interno 30 novembre 1983 come l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Per gli edifici in categoria B e C non è richiesta la valutazione del progetto antincendio, che è invece esclusa per quelli di altezza antincendio compresa tra 24 e 32 metri.
La messa in esercizio degli edifici condominiali, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, avviene a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, dopo l’ultimazione dei lavori.
Dal punto di vista dei requisiti tecnici di sicurezza antincendio, la regola tecnica sugli edifici civili è stata emanata con il decreto del ministro dell’Interno 16 maggio 1987, n. 246, che individua i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri.
È opportuno evidenziare che la normativa antincendio si applica per altezze antincendio superiore a 12 metri, mentre la competenza dei Vigili del fuoco è solamente per gli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri.
Dove si applicano
Le norme si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del decreto. Per modifiche sostanziali si intendono lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza.
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Gli edifici di civile abitazione vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A. Gli elementi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dal decreto del ministro dell’Interno 16 febbraio 2007, inerente la classificazione zione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
Assume fondamentale importanza la compartimentazione verticale che consente di proteggere l’edificio dalla diffusione dei fumi ai piani alti per evitare la propagazione dell’incendio ai piani superiori e per non creare panico. È indispensabile, invece, la protezione dei vani scala e dei vani ascensore dai fumi.
Gli accessi all’area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,50 metri
- altezza libera: 4,00 metri
- raggio di volta: 13,00 metri
- pendenza: non superiore al 10%
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore; passo 4,00 metri)
Per gli edifici di tipo «a» e «b» deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema grafico, almeno a una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. Le autoscale sono realizzate per consentire dall’esterno l’intervento dei vigili del fuoco ai piani superiori dei fabbricati.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici del tipo «a» devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo «b» almeno di scale a prova di fumo interna. In presenza di un edificio con più vani scala, non comunicanti fra loro, l’accostamento dell’autoscala dei vigili del fuoco deve essere garantito almeno a una finestra o un balcone di ogni piano appartenente alla verticale servita da ciascun vano scala.
Scale
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono previste nella tabella A. Negli edifici di tipo «a», di tipo «b», di tipo «c», la larghezza minima delle scale deve essere di 1,05 metri, negli edifici di tipo «d» e di tipo «e» la larghezza minima delle scale deve essere di 1,20 metri.
Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee. Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 centimetri misurata a 40 centimetri dal montante centrale o dal parapetto interno. La misura della pedata del gradino deve essere effettuata secondo la proiezione verticale, considerando quindi la pedata utile in fase di discesa.
Nel caso di realizzazione di scale di tipo aperto, totalmente esterne all’involucro del fabbricato, occorrerà proteggere dal fuoco in modo efficace gli accessi alle stesse da ogni piano in modo che siano sempre praticabili in caso di emergenza. È quindi sempre necessario, soprattutto nei complessi condominiali difficilmente accessibili, garantire un’efficace presenza di vie di esodo verticali privilegiate tali da consentire una corretta evacuazione degli edifici da parte dei loro residenti.
Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore a 1 metro quadrato. Nel vano di aerazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici. Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (tabella A).
L’evacuazione dai fabbricati alti è condizionata dalla loro destinazione d’uso in genere sempre intensiva. In questo tipo di edifici, sia nelle nuove realizzazioni come nel risanamento o adeguamento strutturale, occorre tenere presente il tipo di utenza. Il vano di corsa dell’ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti.
Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico si devono applicare le disposizioni emanate con le relative normative. Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio secondo quanto indicato nella tabella B.
Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0 (non combustibili). Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo «a» e di tipo «b», anche per i rivestimenti delle scale e gradini. Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all’interno della stessa unità immobiliare.
Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore, di seguito riportate.
- D.M. 8/11/2019 impianti termici a gas
- D.M. 28/4/2005 impianti termici a gasolio
- D.M. 27/7/2010 attività commerciali
- D.M. 13/7/2011 gruppi elettrogeni
Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C (vedi Lettera circolare n. 24648/4122 del 22/12/1987).
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato e a vista, secondo le indicazioni della lettera circolare del ministero dell’Interno n. 14795/4101 del 26 luglio 1988. Sono ammessi attraversamenti di locali, purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l’esterno e di diametro superiore di almeno 2 centimetri rispetto al diametro della tubazione interna.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità della legge 1 marzo 1968, n. 186. Negli edifici di tipo «c», «d», «e», deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un’affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo. ù
L’illuminazione di sicurezza garantisce l’evacuazione sicura degli occupanti e l’accesso più rapido ai soccorritori per le operazioni di spegnimento e deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.
Impianti antincendio
Gli impianti antincendio, secondo la modifica normativa del decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012 (c.d. decreto impianti), sono realizzati secondo i seguenti requisiti tecnici.
Sono ammesse le seguenti alimentazioni idriche singole:
a. un acquedotto
b. un acquedotto con una o più pompe di surpressione
c. un serbatoio a pressione (solo per LH e OH1)
d. un serbatoio a gravità
e. un serbatoio di accumulo con una o più pompe
f. una sorgente inesauribile con una o più pompe
Le alimentazioni idriche singole superiori sono alimentazioni idriche singole che forniscono un elevato grado di affidabilità. Comprendono:
a) un acquedotto alimentato da entrambe le estremità, in conformità alle seguenti condizioni:
- ciascuna estremità deve essere in grado di soddisfare le richieste di portata del sistema
- deve essere alimentato da due o più sorgenti di acqua
- deve essere indipendente in qualsiasi punto su una singola condotta principale
- se solo un’estremità fornisce la pressione richiesta, deve essere installata una singola pompa di surpressione. Se entrambe le estremità non forniscono la pressione richiesta, devono essere installate due o più pompe di surpressione
b) un serbatoio a gravità senza pompa di surpressione oppure un serbatoio di accumulo con due o più pompe dove il serbatoio soddisfa le seguenti condizioni:
- il serbatoio deve essere della capacità totale richiesta
- non deve permettere penetrazione di luce o materiale esterno
- deve essere utilizzata acqua pulita
- il serbatoio deve essere verniciato o protetto contro la corrosione, in modo da ridurre la necessità di svuotare il serbatoio per le operazioni di manutenzione per un periodo di tempo non minore di dieci anni
c) una sorgente inesauribile con due o più pompe Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 millimetri e di lunghezza idonea ad assicurare l’intervento in tutte le aree del piano medesimo. Tale naspo deve essere installato nel locale filtro qualora la scala sia a prova di fumo interna. Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.
Norme transitorie
Negli edifici esistenti, entro cinque anni della data di entrata in vigore delle norme (1992), sono state attuate le seguenti prescrizioni. Negli edifici di tipo «b», «c», «d», «e», sono ammesse le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio attraverso porte Re 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.
Negli edifici di tipo «c», «d», «e», deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5. Negli edifici di tipo «c», «d», «e», devono essere installati impianti antincendio fissi con i requisiti indicati al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.
Decreto ministero dell’interno 25 gennaio 2019
Il decreto del ministro dell’Interno ha previsto modifiche e integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 sulle norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 ed è in vigore dal 6 maggio 2019.
L’articolo 2 del nuovo decreto stabilisce i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione e prevede, per quelli soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
a. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
b. limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio)
c. evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso
Ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del ministero dell’Interno può costituire un utile riferimento progettuale.
Le disposizioni di sicurezza antincendio si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Le disposizioni non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente comando dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
Le problematiche relative alla sicurezza antincendi delle facciate continue possono essere identificate come segue:
- Produzione di fiamme e fumi
- Compartimentazione di piano
- Propagazione ad edifici adiacenti
- Rottura dei vetri
- Collasso delle strutture di facciata
- Fruibilità delle vie di fuga e degli spazi aperti adiacenti all’edficio
La nuova normativa ha individuato alcune misure di gestione della sicurezza antincendio degli edifici a destinati a civile abitazione e ha previsto delle definizioni.
- Evac (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza
- Gsa (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo-gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure. Si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza
- Misure antincendio preventive: misure tecnicogestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al decreto ministeriale 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio
- Lp Livello di prestazione;
- H Altezza antincendi dell’edificio, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983.
I livelli di prestazione Lp devono essere attribuiti come di seguito indicato:
- Lp 0 edifici di tipo «a» (altezza antincendi da 12 metri a 24 metri)
- Lp 1 edifici di tipo «b» e «c» (altezza antincendi oltre 24 metri a 54 metri)
- Lp 2 edifici di tipo «d» (altezza antincendi oltre 54 metri fino a 80)
- Lp 3 edifici di tipo «e» (altezza antincendi oltre 80 metri)
Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 metri, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al Dpr 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso, ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
Per attività pertinenti e funzionali all’edificio si intendono, per esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni. 9-bis.3 – Misure gestionali in funzione dei livelli di prestazione L.P.
Ai fini del decreto, il responsabile dell’attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:
Adeguamento degli edifici esistenti
Le disposizioni transitorie e finali, individuate all’articolo 3 del decreto del ministro dell’interno 25 gennaio 2019, prevedono che gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto siano adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (6 maggio 2021) per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza
b. un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (6 maggio 2020) per le restanti disposizioni Il termine per l’attuazione delle misure stabilite dall’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 è stato rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza per il covid, quindi è scaduto il 31 ottobre 2021. La proroga è stabilita dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto) che all’articolo 63-bis, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020.
Codice di prevenzione incendi
Il Codice di prevenzione incendi prevede, per gli edifici di civile abitazione, il regime del doppio binario, per cui è possibile applicare, secondo le decisioni dell’amministratore del condominio e del professionista antincendio, il decreto del ministero dell’Interno 19 maggio 2022 che prevede l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in alternativa all’applicazione del decreto del ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246.
di Claudio Giacalone