Nolo a caldo e sicurezza nei cantieri
Nel contratto di nolo a caldo, il titolare dell’impresa che noleggia un macchinario con il proprio operatore non assume automaticamente una posizione di garanzia rispetto ai rischi specifici del cantiere dell’impresa utilizzatrice. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23604 del 5 giugno 2009, ancora oggi uno dei riferimenti giurisprudenziali più citati in materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità nei cantieri.
Che cos’è il nolo a caldo
Nel settore delle costruzioni il nolo a caldo consiste nel noleggio di un’attrezzatura o di un macchinario accompagnato da un operatore specializzato messo a disposizione dal proprietario del mezzo. Diversamente dal nolo a freddo, che riguarda esclusivamente il bene strumentale, nel nolo a caldo viene fornita anche la prestazione lavorativa necessaria al suo utilizzo. Si tratta di una formula molto diffusa nei cantieri per l’impiego di gru, piattaforme aeree, escavatori e mezzi di sollevamento, soprattutto quando l’impresa utilizzatrice non dispone internamente di operatori qualificati.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La pronuncia della Quarta Sezione Penale prende origine da un grave infortunio avvenuto durante operazioni di movimentazione di una lastra in cemento del peso di oltre due tonnellate. Il lavoratore coinvolto era dipendente della società che aveva fornito in nolo a caldo un escavatore, ma l’incidente si verificò nell’ambito di operazioni organizzate dall’impresa committente del cantiere. La questione sottoposta ai giudici riguardava la possibilità di attribuire una responsabilità penale anche al legale rappresentante della società noleggiante per le carenze organizzative e di sicurezza riscontrate nel cantiere.
La decisione: responsabilità limitata ai propri obblighi
La Cassazione ha chiarito che il soggetto che concede in noleggio il mezzo, anche quando mette a disposizione un proprio dipendente addetto all’utilizzo, non è automaticamente tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione che competono all’impresa esecutrice dei lavori.
Nella massima della sentenza si legge infatti che:
“Il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari (…) non assume, nei confronti dei lavoratori dell’impresa utilizzatrice, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare”.
Secondo la Suprema Corte, l’obbligo di organizzare il cantiere e di gestire i rischi derivanti dall’attività produttiva resta in capo all’impresa che esegue i lavori.
Cosa cambia per imprese e noleggiatori
La sentenza non esonera il noleggiante da ogni responsabilità. Rimangono infatti a suo carico i doveri connessi alla:
- corretta manutenzione del mezzo;
- idoneità tecnica dell’attrezzatura;
- formazione e addestramento del proprio operatore;
- tutela del dipendente messo a disposizione.
La decisione chiarisce però che i rischi derivanti dall’organizzazione del cantiere, dalle procedure operative e dalla gestione delle lavorazioni spettano principalmente all’impresa utilizzatrice e ai soggetti della sicurezza coinvolti nell’esecuzione dell’opera.
Un principio ancora attuale per il settore delle costruzioni
A distanza di anni la sentenza 23604/2009 continua a rappresentare un riferimento per imprese, noleggiatori e professionisti della sicurezza. La pronuncia contribuisce infatti a definire i confini tra nolo a caldo, nolo a freddo e appalto, evitando sovrapposizioni di responsabilità e individuando con maggiore precisione le posizioni di garanzia all’interno dei cantieri temporanei e mobili. Per il comparto delle costruzioni, dove il ricorso al noleggio di mezzi e attrezzature è sempre più frequente, la corretta definizione degli obblighi di ciascun soggetto resta un tema centrale per la prevenzione degli infortuni e la gestione del rischio.
Fonte: Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 5 giugno 2009, n. 23604.
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