Il posatore certificato nel contesto normativo

Il concetto di posa in opera in edilizia si ri­ferisce al processo di installazione e fissaggio di componenti ed elementi costruttivi di un edificio. È un’operazione che richiede capacità, tecnica e qualità, per assicurare che tutti i com­ponenti siano installati correttamente secondo gli standard di progettazione.

Daniela Petrone, esperta in progettazione sostenibile
Daniela Petrone | Esperta in progettazione sostenibile

Una posa di qualità è un lavoro eseguito a regola d’arte, ma proprio il cantiere è il contesto in cui si trovano molte criticità e ostacoli alla realizzazione di un’opera a regola d’arte: imprevisti, aggiustamenti in corso d’opera, eventuali carenze progettuali, mancanza di perso­nale formato e specializzato rendono il passaggio dal progetto alla realizzazione un momento deli­cato e che richiede la stretta vigilanza del direttore lavori.

In sinergia con la competenza del direttore lavori è sempre più importante avvalersi di posatori professionisti qualificati, esperti nella posa dei pro­dotti da costruzione e/o tecnologie costruttive da installare. Ma chi stabilisce quali sono gli adeguati livelli di qualità nella realizzazione di un lavoro?

Regolamentazione delle professioni non riconosciute

La legge 4 del 14 gennaio 2013 contiene la rego­lamentazione delle professioni non riconosciute, cioè quelle senza albo e non ordinistiche.

La legge 4/2013, agli articoli 6 e 9, prevede la possibilità per il singolo professionista, iscritto o meno a un’asso­ciazione, di ottenere da un organismo accreditato dall’ente unico nazionale di accreditamento Accre­dia, la certificazione di conformità a una “norma tecnica” relativa all’esercizio della professione.

Tali norme, di carattere volontario, vengono elaborate dall’Uni Ente Italiano di Normazione.

Facciata ventilata progetto De Castillia 23 - Unipol Group, Milano
Facciata ventilata | Progetto De Castillia 23 – Unipol Group, Milano

Certificato di conformità

Quando non è disponibile la norma tecnica di ri­ferimento esiste la possibilità per il professionista di acquisire un certificato di conformità rilasciato da organismo di certificazione accreditato secondo la Uni Cei En Iso/Iec 17024:2012 a fronte di uno schema proprietario sempre di carattere volontario.

Queste certificazioni comprovanti la specializza­zione dell’operatore sono sempre più richieste dal mercato e dal contesto legislativo e normativo in cui ci troviamo ad operare, che ricerca il rispetto e la garanzia delle prestazioni dichiarate da un mate­riale, un prodotto e/o un sistema costruttivo anche in opera una volta posato.

Legislazione in materia

La recente legislazione che si è espressa in merito, nello specifico:

  • il dlgs 48/2020, Attuazione della direttiva (Ue) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione ener­getica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica;
  • il decreto 23 giugno 2022 Cam Edilizia, Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servi­zio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
  • la Direttiva Epbd IV case green.

Il dlgs 48 del 2020 è il decreto di recepimento della terza direttiva in materia efficienza energetica in edilizia, ha modificato in alcuni articolo il D.Lgs. 192, decreto madre sulla prestazione energetica degli edifici e nello specifico all’ Art. 4-ter. Strumen­ti finanziari e superamento delle barriere di mercato comma 1 ter riporta:

1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 ago­sto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello svi­luppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando, tra l’altro, il livello di formazione professionale, con­seguito anche attraverso corsi specialistici e certi­ficazioni.

Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.

Il decreto 23 giugno 2022 noto come Cam in edilizia è un insieme di criteri, prescrizioni ambientali la cui applicazione è obbligatoria nei lavori pubblici di qualsiasi entità e dimensione e tra i criteri premianti prevede esattamente il criterio 3.2.6 Capacità tecnica dei posatori che riporta:

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si avvale di posatori professioni­sti, esperti nella posa dei materiali da installare. Verifica presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accredi­tato dalla Regione di riferimento per Formazione superiore, continua e permanente, apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche Uni in quanto applicabili rilascia­to da Organismi di certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell’accredita­mento secondo la norma internazionale Uni Cei En Iso/Iec 17024, da parte dell’Organismo nazionale italiano di accreditamento.

Tale specializzazione è comprovata dal relativo certificato di conformi­tà alla norma tecnica Uni definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nominale e specifico per il materiale o l’elemento tecnologico che dovrà essere posato.

La documentazione comprovante la forma­zione specifica o la conformità alla norma tecnica Uni sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere.

Infine la direttiva Epbd IV la 2024/1275 del 24 aprile 2024 nota a tutti come direttiva Case Gre­en per l’ambizioso obiettivo di decarbonizzazione dell’intero patrimonio edilizio al 2050 all’art. 26 Certificazione dei professionisti dell’edilizia ri­porta : «Gli Stati membri garantiscono il livello di competenza adeguato dei professionisti dell’edilizia che effettuano lavori di ristrutturazione integrata conformemente all’articolo 3 e all’allegato II della presente direttiva e all’articolo 28 della direttiva (Ue) 2023/1791. 2. Ove opportuno e fattibile, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione dei fornitori di lavori di ristrutturazione integrata sistemi di certificazione o sistemi di qualificazione equivalenti se non rientrano nell’ambito di appli­cazione dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (Ue) 2018/2001 o dell’articolo 28 della direttiva (Ue) 2023/1791».

di Daniela Petrone,
esperta in progettazione sostenibile

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