Cosa cambia con i nuovi Criteri ambientali minimi

«Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE…». Il linguaggio burocratico è la tomba dell’attenzione. Ma a seguire le righe citate, c’è il testo del decreto ministeriale del defunto ministero alla Transizione ecologica, eliminato dal nuovo governo. Il decreto, che è stato emanato in giugno ed è atterrato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 agosto, riguarda i nuovi Criteri ambientali minimi, i Cam. Parametri che sono finalmente entrati in vigore il 4 dicembre scorso.

Vale la pena di tradurre il burocratese in italiano per capire di che cosa si parla. In generale, i Cam fissano come traguardo l’economia circolare e recepiscono l’indirizzo della Commissione europea. Ma non solo. Sono anche in sintonia con un’idea di architettura bio-ecosostenibile. Più in pratica, consentono alle stazioni appaltanti di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la manutenzione, ristrutturazione e costruzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri. Non sono quindi orpelli ecologisti, ma una delle tante, piccole e necessarie misure con cui si tenta di ridurre consumi e inquinare meno, con la speranza che ciò freni o almeno rallenti il cambiamento climatico.

Le nuove misure previste dal decreto normativo costituiscono importanti passi avanti sul tema della sostenibilità in edilizia e integrano le disposizioni già previste negli anni scorsi con nuovi criteri. Il senso del provvedimento è completare la visione sinergica dell’edificio come manufatto da considerare nell’arco di tutto il ciclo di vita, secondo la metodologia Lca (Life cycle assessment, per valutare la durata di un prodotto) e Lcc (Life Cycle Costing, criterio per valutare i costi lungo l’intero ciclo di vita del materiale).

Per esempio, la normativa prevede la riparazione o donazione degli arredi usati e il disassemblaggio non distruttivo, con l’obiettivo di riciclare il materiale recuperato. Di conseguenza, promuove l’eco-progettazione degli arredi tramite l’impiego di materiali rinnovabili o riciclati, e un design modulare, per incentivare il recupero di parti da utilizzare come ricambi, oltre alla valorizzazione delle risorse materiali attraverso il riciclo di materiali in impianti autorizzati.

Non solo. Il nuovo decreto introduce anche in Italia, tra l’altro, il requisito sulla tenuta all’aria dell’involucro  (valutata secondo la norma Uni En Iso 9972). Prevede, per esempio, la verifica dell’ermeticità dell’involucro esterno dell’edificio al passaggio di aria calda dall’interno verso l’esterno, per scongiurare la dispersione termica che renderebbe l’involucro meno performante e scongiurare il rischio di formazione di condensa interstiziale nei pacchetti isolanti. Il parametro della tenuta all’aria dell’involucro è riconosciuto come fondamentale per garantire il mantenimento dell’efficienza energetica, l’assenza di condense interstiziali e la durabilità delle strutture. Si affianca ad altri criteri già presenti dalla precedente norma, che considera la prestazione energetica degli edifici, il benessere termico e igrometrico, la qualità dell’aria interna, il rispetto delle condizioni di salubrità e le prestazioni acustiche.

Dal 4 dicembre, inoltre, va posta più attenzione alle clausole contrattuali e alle specifiche tecniche da utilizzare nell’ambito di applicazione. Altre novità, per esempio, riguardano la nuova riorganizzazione dei criteri in sezioni dedicate alla scala territoriale-urbana e a quella di edificio, quelle relative ai prodotti da costruzione e al cantiere. Un accento è posto sugli edifici sotto l’ombrello del codice dei beni culturali e del paesaggio, oppure di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica. Per questi edifici (in Italia ce ne sono tantissimi) è prevista l’applicazione dei Criteri, purché siano compatibili e a precise condizioni.

L’adozione dei criteri premianti, nel contesto generale dei Cam, consente invece di spingere verso strategie più allineate con il quadro normativo europeo e di aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare. Vale la pena di citare nuovi approcci di progettazione e nell’uso dei materiali come l’analisi del già citato ciclo di vita o Lca e la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o Esg (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e business ethics) degli operatori economici. In sostanza, la Compatibilità ambientale si applica, in un certo senso, anche alle aziende e non solo ai materiali impiegati. Devono essere senza macchia le imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, ma anche le società di engineering.

Sbagliato, invece, considerare i Cam come parametri destinati solo ad alcuni materiali più comuni. In realtà il decreto è ampio. Per esempio, i nuovi Cam contengono la distinzione degli ambiti di utilizzo dell’acciaio tra uso strutturale e uso non strutturale. Oppure, la differenziazione delle percentuali minime di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, non solo in funzione dell’ambito di utilizzo (uso strutturale e uso non strutturale), ma anche in base al ciclo produttivo (acciaio da forno elettrico non legato, da forno elettrico legato, e da ciclo integrale). Sempre per il metallo da costruzione, la definizione di acciaio da forno elettrico legato è un criterio premiante per i prodotti da costruzione in acciaio realizzati in impianti nella Ue.

Ma le novità introdotte dai nuovi Cam sono molte. Per esempio, la normativa precisa i criteri sulla capacità tecnica dei posatori, la verifica della formazione del direttore operativo e dell’ispettore di cantiere per gli interventi edilizi (in conformità alla norma tecnica Uni per la singola professione), l’affidamento degli incarichi a tecnici ed esperti riconosciuti e competenti sui sistemi di gestione ambientale e sulla progettazione sostenibile.

I Criteri ambientali minimi sono stati ritoccati, ma non sono una novità. Per chi (difficile) ancora non lo sapesse, i Cam sono i requisiti ambientali da rispettare durante le fasi del processo di acquisto. Servono a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. Non se ne può fare a meno: introdotti nel 2015 e ritoccati in varie occasioni, sono obbligatori a partire dal decreto del 2017. E non solo servono a promuovere la circolarità del processo costruttivo, ma servono anche per razionalizzare i propri consumi, riducendo la spesa per le 18 categorie di forniture e affidamenti a cui si riferiscono.

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